I Patti Parasociali: Strategia Lungimirante per un Deal di Successo

I Patti Parasociali: Strategia Lungimirante per un Deal di Successo
I PATTI PARASOCIALI

In ogni operazione di riassetto societario e di investimento vengono stipulati dei patti parasociali, cioè dei patti tra i soci: da un lato i soci già presenti all’interno dell’azienda, come i soci fondatori o gli investitori di un round precedente, e dall’altro lato i nuovi investitori. Lo scopo dei patti parasociali è quello di delineare tutta una serie di regole e clausole che stabiliscono i diritti di ciascuno all’interno della società e che definiscono i limiti entro i quali un socio può compiere determinate azioni.

I patti parasociali sono inseriti all’interno di un contesto di aumento di capitale nelle startup, nel momento in cui gli investitori (siano essi fondi, business angels o aziende) decidono di scommettere su un’iniziativa imprenditoriale, e vogliono avere determinati diritti per proteggere il loro investimento. I founder della società intendono a loro volta imporre limiti sui nuovi investitori all’interno dell’attività, in modo da tutelarla ed evitare influenze eccessive o speculazioni.

Questo articolo esaminerà nel dettaglio questa tipologia di contratto, e le clausole più comuni che vengono inserite nei patti. Prima di vedere le clausole è doveroso fare una precisazione: esistono tante clausole possibili e sarebbe impossibile trattarle tutte qui. Inoltre, non esistono clausole “giuste” o “sbagliate”, dato che ogni investimento è diverso da un altro, per cui proporremo una panoramica delle clausole più utilizzate e ricorrenti all’interno dei patti. È importante anche ricordare che le pattuizioni parasociali sono solamente una parte del contratto di investimento, che comprende diversi elementi.

LE CLAUSOLE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Una clausola che riconosce all’investitore il diritto, di natura amministrativa, di nominare e revocare i componenti dell’organo amministrativo. Nel caso di un consiglio di amministrazione composto da dieci membri, abitualmente sei sono nominati dai fondatori (e tra questi è scelto l’amministratore delegato), ed i rimanenti quattro sono nominati dagli investitori. Di solito gli investitori indicano il presidente, mentre non nominano il consigliere delegato.

DIRITTO DI VETO

All’investitore può essere riconosciuto un diritto di veto su determinate delibere, sia che si tratti di una delibera assembleare che una delibera dell’organo amministrativo. Riguardo le delibere assembleari, solitamente viene richiesta la possibilità di veto circa: le modifiche dello statuto; le operazioni straordinarie come fusioni o scissioni; l’emissione di nuove classi di azioni; la modifica dei diritti; i piani di stock options; l’acquisto di azioni proprie; e la distribuzione di dividendi o riserve. Per quanto riguarda l’organo amministrativo, il diritto di veto viene richiesto in merito alla modifica del budget, all’assunzione o alla modifica di finanziamenti oltre determinati importi, ed all’acquisto o alla cessione di partecipazioni sociali di azienda o di singoli beni.

DIRITTO DI PRELAZIONE

La clausola di prelazione stabilisce che, in caso di vendita della partecipazione sociale, ciascun socio è obbligato ad offrirla agli altri soci prima di alienarla a terzi, alle medesime condizioni contrattuali.

DIRITTO DI GRADIMENTO

La clausola di gradimento stabilisce che ciascun socio è obbligato a chiedere ed ottenere il gradimento (un’autorizzazione) da parte del soggetto investito di tale potere per la cessione della propria partecipazione a terzi.

LOCK-UP


La clausola di non alienazione, in inglese ‘lock-up clause’, stabilisce una limitazione della libera circolazione delle quote. La clausola impedisce ai founder di trasferire le proprie quote senza aver prima ottenuto il consenso da parte della maggioranza degli investitori per un numero prestabilito di anni.

DIRITTO DI TRASCINAMENTO (DRAG-ALONG)

Il diritto di trascinamento è una clausola a protezione degli investitori, nel caso in cui venisse individuato un compratore disposto ad acquisire una partecipazione superiore a quella detenuta dagli investitori. Se la maggioranza degli investitori sceglie di cedere la quota, allora quegli investitori hanno il diritto di obbligare tutti gli investitori a vendere. In questo modo è possibile mitigare la possibilità che alcuni piccoli investitori si oppongano ad una vendita voluta dalla maggioranza.

DIRITTO DI CO-VENDITA (TAG-ALONG)


Il diritto di co-vendita è una clausola ideata per proteggere gli investitori. Stabilisce che se un founder decide di vendere ad un terzo la totalità o una parte della propria quota (ad esempio il 30% della sua quota), anche gli investitori hanno il diritto di vendere proporzionalmente la loro quota (ad esempio il 30% della loro quota) al prezzo determinato dalla valutazione della società. Se la vendita delle quote riguarda il 50% del capitale sociale o più, gli investitori hanno il diritto di vendere la propria partecipazione per intero. Come affermato in precedenza, il founder non potrà scegliere di vendere durante il periodo di Lock-Up senza il consenso della maggioranza degli investitori.

LIQUIDATION PREFERENCE

Clausola standard negli investimenti di Venture Capital, a protezione degli investitori. La clausola entra in vigore durante gli eventi di distribuzione, come distribuzione degli utili o vendita di quote, e può essere di preferenza o partecipativa. La preferenza si sostanzia in un diritto a favore dell’investitore in caso di eventi di exit. Egli può ricevere l’intero valore della sua quota, prima che altri investitori (senza preferenza) ricevano alcun corrispettivo. La partecipatività si sostanzia in un diritto aggiuntivo a favore dell’investitore (sempre in caso di exit) a ricevere, oltre che l’intero valore della sua quota, anche un multiplo “x” dell’investimento eseguito, questa volta in concorrenza con gli altri soci, in una percentuale pari alla propria partecipazione sociale. È possibile limitare (cappare) il ritorno dell’investimento per gli investitori preferenziali, stabilendo oltre un tetto massimo il quale la partecipatività decade.

ANTI-DILUTION

In caso di un futuro aumento di capitale con valutazione inferiore a quella contenuta nel contratto, gli investitori che sottoscrivono il patto hanno il diritto di comprare, al valore nominale, le quote sufficienti ad accrescere la propria partecipazione, in modo da renderla corrispondente a quella che avrebbero ottenuto se la valutazione del round fosse stata pari alla nuova e più bassa valutazione.

EARN OUT


La clausola di earn-out permette al cessionario di partecipazioni o quote dell’azienda di vincolare il prezzo di vendita alle potenzialità di crescita della società. Stabilisce un prezzo iniziale, cosiddetto ‘’fisso’’, che dovrà essere pagato indipendentemente dall’andamento positivo o negativo della società; ed un prezzo variabile, cosiddetto ‘’earn-out’’, che varierà a seconda degli obiettivi realmente raggiunti in un predeterminato lasso di tempo. Il prezzo di closing si basa quindi sul raggiungimento di criteri e risultati predeterminati da uno specifico programma (accordo ‘’earn-out’’), di norma collegati al superamento di un certo EBITDA, utile netto o fatturato. Per semplificare, le parti si accordano su una variazione del prezzo di vendita delle quote, basandosi sulla futura crescita o decrescita della società.

OPTIONS: CALL E PUT

La sottoscrizione di un’opzione call garantisce ad una parte il diritto di acquistare la partecipazione della controparte al realizzarsi di determinate condizioni, con l’obiettivo di incrementare il proprio investimento nell’operazione o di estromettere l’altro socio dalla compagine sociale.

La sottoscrizione di un’opzione put garantisce ad una delle parti la facoltà di disinvestimento mediante la vendita della sua partecipazione alla controparte, solitamente all’altro o ad un altro socio, al realizzarsi di particolari condizioni. In questo modo, si crea una possibile tecnica di way out dell’operazione economica.

MANDATO A VENDERE

Clausola a protezione degli investitori. Stabilisce che, se passato un numero di anni prestabilito la società non è ancora stata venduta, allora la maggioranza degli investitori ha il diritto di incaricare un intermediario d’affari per vendere la società