Incentivi fiscali a rischio – cosa devi fare per proteggerli

Incentivi fiscali a rischio – cosa devi fare per proteggerli
Per le startup e le PMI innovative è fondamentale essere a conoscenza delle norme sulle agevolazioni fiscali che si applicano agli investimenti per non far perdere ai propri investitori la possibilità di beneficiarne.

Esistono tanti buoni motivi che dovrebbero spingere le startup e le PMI a creare un business plan tra cui:

1. Determinare la profittabilità e la sostenibilità del business model su un arco temporale di medio-lungo periodo

2. Definire il piano investimenti e il fabbisogno finanziario conseguente per realizzare il piano

3. Prevedere e pianificare il ricorso a capitali esterni per finanziarlo.

Oltre a questi validi motivi, ne esiste un altro, altrettanto importante, che riguarda l’ottenimento degli incentivi fiscali per gli investitori delle imprese innovative.

Innanzitutto, quali sono gli incentivi fiscali agli investimenti in startup e PMI innovative?

Per il 2020 le persone fisiche possono beneficiare di una detrazione dall’imposta sul reddito (IRPEF) pari al 50% dell’ammontare investito, per un massimo detraibile pari a €100K: le società di capitali invece possono beneficiare di una deduzione dall’ammontare imponibile a fini IRES pari al 30% dell’investimento, con soglia fissata a €1,8 milioni per periodo di imposta.

Investimenti ulteriori

Un investitore che investa per la prima volta in una startup o PMI innovativa, entro i limiti e nei termini di cui sopra, otterrà tali sgravi fiscali. Tuttavia, se l’investitore in questione decidesse di effettuare un ulteriore investimento nella medesima impresa, la titolarità del beneficio verrebbe messa seriamente in discussione.

Infatti, il decreto 7 maggio 2019 che disciplina le modalità di attuazione degli incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative all’art. 2, comma 3, lett. d) prevede che le agevolazioni si applicano (nel caso di investimento diretto o indiretto) “ai  soggetti  che  possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella PMI innovativa ammissibile oggetto dell’investimento,  ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell’art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014”.

Pertanto, il decreto:

– ammette sempre all’agevolazione gli investimenti eseguiti al momento della costituzione di una startup innovativa,

– ed esclude invece dal godimento dell’agevolazione i soggetti che possedevano già partecipazioni nella startup oggetto di investimento «ulteriore» (follow-on) a meno che non ricorrano le tre condizioni indicate dall’articolo 21, paragrafo 6 del Regolamento (Ue) n. 651/2014.

Il paragrafo 6 del citato regolamento europeo, afferma che, affinché il soggetto che effettui l’investimento «ulteriore» possa beneficiare dell’agevolazione, devono essere cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

1. non è superato l’importo totale del finanziamento del rischio di cui al paragrafo 9 [15 milioni di euro];

2. la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale;

3. l’impresa oggetto di investimenti ulteriori non è diventata collegata, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I, di un’altra impresa diversa dall’intermediario finanziario o dall’investitore privato indipendente che finanzia il rischio a titolo della misura, a meno che la nuova impresa risultante soddisfi le condizioni della definizione di PMI.

Dunque, dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, in attesa di un chiarimento da parte dell’amministrazione finanziaria, un soggetto (persona fisica o giuridica) che effettui un investimento «ulteriore» in una startup innovativa potrebbe usufruire dell’agevolazione solo se la possibilità di investimenti ulteriori sia stata prevista dal business plan della società predisposto in fase di costituzione.

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