Le agevolazioni fiscali per investimenti in startup e PMI innovative

Le agevolazioni fiscali per investimenti in startup e PMI innovative
Le agevolazioni fiscali in start up e PMI innovative: facciamo un po’ di chiarezza

Una delle norme sicuramente più interessanti introdotte dal legislatore a favore dell’ecosistema Venture Capital italiano è senz’altro quella relativa alle agevolazioni fiscali per chi investe in startup e PMI innovative. Si tratta tuttavia di una norma dinamica che è stata introdotta per la prima volta nel 2012 con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 e che ha subito diverse modifiche nel corso delle varie Leggi di Bilancio 2016, 2017, 2019 e da ultimo nel recente Decreto Rilancio 2020. È quindi opportuno fare un po’ di chiarezza a beneficio di investitori e imprenditori.

Cosa prevedeva la norma introdotta nella Legge di Bilancio 2019
SOGGETTI BENEFICIARI

• I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 30% degli investimenti effettuati in startup o PMI innovative ammissibili, per importo non superiore a €1.000.000, in ciascun periodo d’imposta e fino al terzo anno dall’investimento, qualora la detrazione spettante fosse di ammontare superiore all’ammontare detraibile nell’anno di riferimento;·

• I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) possono dedurre dall’imposta lorda, un importo pari al 30% degli investimenti effettuati in startup o PMI innovative ammissibili, per importo non superiore a €1.800.000, in ciascun periodo d’imposta e fino al terzo anno dall’investimento, qualora la deduzione spettante fosse di ammontare superiore all’ammontare deducibile nell’anno di riferimento;·

• L’agevolazione spetta anche nel caso l’investimento avvenga indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative o PMI innovative ammissibili (es. Holding di partecipazione e club deal di capitali); tuttavia, nel caso questi ultimi non siano quotati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, le agevolazioni di cui sopra spettano solo in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle startup innovative o PMI innovative ammissibili da tali società, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all’esercizio in cui è effettuato l’investimento agevolato. ·

• L’agevolazione spetta anche nel caso in cui l’investimento avvenga su startup o PMI innovative ammissibili anche non residenti in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (presenza di una stabile organizzazione) e comunque in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.

APPLICAZIONE E RILEVAZIONE DEL BENEFICIO

• Le agevolazioni per investimenti in start up e PMI innovative si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle startup innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative o PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio;

• Ai fini di quanto sopra si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da talune cessioni di beni o prestazioni di servizi;

• I conferimenti di cui sopra rilevano, nel periodo d’imposta in corso, alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile;

• Gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), e quelli effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative o PMI innovative ammissibili rilevano alla data di sottoscrizione delle quote;

• I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione;

CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni spettano a condizione che i soggetti beneficiari ricevano e conservino:

• Una certificazione della startup o PMI innovativa ammissibile che attesti di non aver superato il limite cumulato di conferimenti ammissibili pari ad €15.000.000;

• Copia del piano di investimento della startup innovativa o della PMI innovativa ammissibile (Business Plan);

• Nel caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR o per il tramite di società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative o PMI innovative ammissibili, occorre anche un certificato prodotto dalla società di capitali o dall’OICR che attesti il rispetto dei requisiti previsti dalla norma ai fini dell’agevolazione e l’entità dell’investimento effettivamente agevolabile in funzione della quota destinata a startup o PMI innovative ammissibili sul totale investito.

DECADENZA DELLE AGEVOLAZIONI

Il diritto alle agevolazioni decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica:

• la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;

• la riduzione di capitale nonché’ la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;

• il recesso o l’esclusione degli investitori persone fisiche soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

• la perdita di anche solo uno dei requisiti necessari per il mantenimento dello status di startup innovativa ad eccezione dei seguenti:

◦  scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione;

◦  superamento della soglia di valore della produzione annua pari ad €5.000.000;

◦  quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione;

acquisizione dei requisiti della PMI innovativa ammissibile;

• la perdita di anche solo uno dei requisiti necessari per il mantenimento dello status di PMI innovativa ammissibile ad eccezione dei seguenti:

◦  superamento delle soglie dimensionali previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);

◦ quotazione sul mercato regolamentato.

Cosa cambia a seguito del Decreto Rilancio 2020?

La novità principale riguarda l’incremento della detrazione IRPEF al 50% delle somme investite nel capitale sociale di start-up e PMI innovative ammissibili, originariamente prevista nella misura del 30%, fino ad un tetto massimo di €100.000 l’anno, sia nel caso di investimenti diretti che indiretti per il tramite di OICR.

La misura va considerata come “integrativa” rispetto alle norme già vigenti e introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 descritta sopra.

La criticità più evidente di quest’ultimo intervento normativo è senz’altro quella di aver escluso dalla maggiorazione del beneficio gli investimenti effettuati per il tramite dei soggetti IRES di cui all’articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”) ancorché qualificati come soggetti che investono prevalentemente in start-up o PMI innovative.